REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo I

I PRINCIPI

Articolo 6

NORME A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

  1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettarne le norme dettate per la sua tutela;

  2. Gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario;

  3. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

  4. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico, previa somministrazione di anestetico, solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di cui all'articolo 4.

  5. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.


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