| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI |
Titolo I I PRINCIPI
Articolo 5
MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto, qualora questi siano privi di areazione.
E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
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