REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo I

I PRINCIPI

Articolo 4

ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE

  1. Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

    1. possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

    2. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

  2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale , cooperative o gruppi aventi finalità zoofile ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 24.

  3. Le Associazioni di cui al comma 1, sono quelle iscritte all'albo comunale delle associazione di volontariato.


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