| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI |
Titolo I I PRINCIPI
Articolo 4
ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE
Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale , cooperative o gruppi aventi finalità zoofile ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 24.
Le Associazioni di cui al comma 1, sono quelle iscritte all'albo comunale delle associazione di volontariato.
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