REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE

  1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire un milione.

  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

  3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 10, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 10/3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di £ 100.000.

  4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.

  5. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 sarà comminata una sanzione amministrativa di lire 70.000 da pagarsi entro sessanta giorni.

  6. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire unmilionecinquecentomila.


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