| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI |
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 26
TRASPORTO DEGLI ANIMALI
Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie e con esclusione di ogni sofferenza.
I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.
Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.
Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
Il conducente deve assicurare:
l'aerazione del veicolo;
la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.
Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi di sosta prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
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