REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI O POSSESSORI DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO

  1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.

  2. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.

  3. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.


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