| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI |
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 25
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI O POSSESSORI DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO
Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.
Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.
I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.
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