REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

RIDUZIONE E CONTROLLO DELLE NASCITE

  1. I cani che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL.

  2. I cani di proprietà possono essere sterilizzati ma a cura del proprietario. Il Comune, in accordo con la ASL, può promuovere campagne per la riduzione e controllo delle nascite anche dei cani di proprietà.

  3. I cani presenti nei canili comunali devono essere tutti sottoposti a sterilizzazione.

  4. Il Comune previa comunicazione alla ASL predispone all'occorrenza, programmi di sterilizzazioni e/o di riduzione e controllo delle nascite, delle colonie animali presenti sul proprio territorio.


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