REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

CONTROLLO DEL RANDAGISMO

  1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, subito dopo la cattura, sono ricoverati presso le apposite strutture per essere identificati e restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

  2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio accalappiamento, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalitą della restituzione.

  3. Ove non fosse possibile il ricovero, i cani nei termini di cui all'ar.21 sono ricollocati nel territorio di provenienza.

  4. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

  5. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 4 e comunque previo applicazione del dispositivo di identificazione.

  6. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

  7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attivitą, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza al Comune di Campobasso e all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.


Indice