REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

CIMITERI PER ANIMALI

  1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

  2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme vigenti; l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

  3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.


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