| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI |
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21
CANI DI QUARTIERE
Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 4 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione. Il definitivo riconoscimento del cane di quartiere avviene con provvedimento del Comune di Campobasso.
I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL direttamente o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'ASL.
I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi.
Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, l'Amministrazione Comunale e la ASL possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'Art. 4 incentivi alla adozione degli animali;
Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria diretta o convenzionata o fornitura di alimenti;
Tali incentivi non possono consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
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