REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

NORME DI COMPORTAMENTO

  1. A tutti i proprietari o conduttori di cani è fatto obbligo,nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedi stradali e nelle zone attrezzate per i bambini:

    1. di munirsi di apposita paletta o prodotto similare per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali

    2. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della suddetta attrezzatura

    3. di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti;

  2. Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.


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