REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

CONDUZIONE E ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

  1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi salvo diversa segnalazione in loco.

  2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita e adeguata museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

  3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

  4. Il divieto di accesso ai pubblici esercizi va mostrato dal conduttore del locale.


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