REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

  1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Campobasso.

  2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

  3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

  4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

  5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.


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