REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, per il rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto, tutti i soggetti pubblici o privati in possesso a qualsiasi titolo di un numero superiore ai cinque cani, sono obbligati a dichiarare al Comune tale situazione e a produrre informazione sugli eventuali successivi spostamenti degli animali

  2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dal Comune mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista.

  3. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

  4. Coloro che non intendono o non possono più custodire un cane in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi.

  5. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente o definitivamente non possa custodire un cane, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante.

  6. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.

  7. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.


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