| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI |
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13
MISURE DI PROTEZIONE
Ai cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei canili devono essere assicurati nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie.
Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di idoneo riparo dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento: in particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibendata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, nè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. La catena, ove necessario, deve avere una lunghezza di metri cinque oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento e ganci snodabili, ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.
Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un amento minimo di superficie di metri quadrati 3.
Le superfici di cui al comma 4 del presente articolo non valgono per le strutture di ricovero comunali.
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