REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

ESENZIONE E NORME PARTICOLARI PER L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

  1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:

    1. ai cani appartenenti alle forze armate e alla polizia;

    2. ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio comunale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.


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