REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

CANI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

  1. I proprietari di cani provenienti da Regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina di marcatura provvedono,alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.

  2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio comunale.


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