REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

ANAGRAFE CANINA

  1. Il proprietario o il possessore di cani a qualsiasi titolo, che sia residente in Campobasso, deve iscrivere i propri cani all'anagrafe canina del Comune di Campobasso. L'iscrizione deve avvenire entro tre mesi dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale.

  2. Entro sessanta giorni dalla iscrizione, il Comune cura la trasmissione dei dati relativi alla iscrizione all'anagrafe canina alla Unità Sanitaria Locale.

  3. La Unità sanitaria Locale, entro tre mesi dall'iscrizione all'anagrafe provvede alla identificazione dell'animale contrassegnandolo con un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, con tatuaggio indelebile del codice di riconoscimento impresso sulla faccia interna dell'orecchio destro o con altri sistemi di riconoscimento concordati che comunque non devono procurare sofferenze all'animale. Per i cani già tatuati con codice ENCI o altri enti riconosciuti, resta solo l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina.

  4. L'iscrizione deve essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente comunale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra città dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.

  5. Nella scheda di cui al comma 4 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale.

  6. Copia della scheda di cui al comma 4 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.

  7. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.

  8. Gli uffici del comune per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

  9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL.

  10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito di apposite convenzioni. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avvenuto tatuaggio nonché del codice di riconoscimento apposto.

  11. Lo smarrimento o la sottrazione dell'animale devono essere denunciati dal possessore o proprietario, all'ufficio anagrafe canina, entro tre giorni,; la cessione definitiva o la morte del cane nonché eventuali cambiamenti della propria residenza devono essere comunicati entro quindici giorni. L'Ufficio anagrafe canina del comune ne dà tempestiva comunicazione al servizio veterinario della ASL.


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