REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Titolo I

I PRINCIPI

Articolo 1

FINALITA'

  1. Il Comune di Campobasso promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.

  2. La città di Campobasso, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

  3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Campobasso tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.

  4. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione, ivi compresi quelli che vivono in libertà, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana.

  5. Il presente regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.

  6. Il Comune per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti può avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati all'articolo 4. Inoltre provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, le Comunità montane e le ASL.


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