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ORDINANZA N. 84 DEL 31/05/2002
IL SINDACO
Vista l'ordinanza Sindacale n°80/2002 avente per oggetto norme contro i maltrattamenti, sulla detenzione e la tenuta degli animali;
Ritenuto altresì di integrare la citata ordinanza con il divieto di attendamento per circhi e spettacoli che fanno uso di animali;
Considerato che il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale, ritenendo la detenzione a vita degli animali nei circhi e la loro costrizione a compiere esercizi contrari alla loro natura, in contrasto con i lori diritti fondamentali;
Ritenuto di dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di rispettare l'ambiente ed in modo particolare gli animali, atteso che il circo può e deve vivere basandosi sul lavoro umano e non sullo sfruttamento di animali, imprigionati e costretti ad esibizioni innaturali;
Ritenuto quindi opportuno dettare precise disposizioni in merito;
Vista la Legge 22 novembre 1993 n.473 recante "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che sostituisce l'art.727 del Codice Penale;
Vista la legge 7 febbraio 1992 n.150 e s.m.i., con la quale lo Stato Italiano ha regolamentato il traffico internazionale di specie selvatiche di animali;
Visto l'art. 1 della legge 12/06/1913 n.611 sulla protezione degli animali;
Visto il D.M. 31/12/1979 concernente l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di animali in via di estinzione;
Visto il D.M. 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione);
Visto il D. Lvo 30/12/1992 n.532 modificato dal D. Lvo 20/10/1998 n.388 (attuazione della direttiva CEE 95/29 in materia di protezione degli animali durante il trasporto)
Vista la legge 21/11/1981 n.689;
Visto il T.UE.L. 18/08/2000 N.267;
Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi nella quale in particolare si proclama "... nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo (art. 10 comma b)...";
ORDINA
A tutti i competenti uffici comunali di svolgere attività di controllo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo circensi o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, anche a soli scopi espositivi, appartenenti o no a specie domestiche, nati o no in cattività.
DISPONE
1. Che tutte le trasgressioni siano accuratamente individuate e punite a norma di legge.
2. Dispone altresì che la presente ordinanza entri in vigore dal01/06/2002;
3. Dispone altresì che il presente provvedimento, attraverso l'Ufficio Polizia Municipale, sia notificato a:
Prefetto di Campobasso
Questore di Campobasso
Comando Regione Carabinieri di Campobasso
Comando Regione Guardia di Finanza
Presidente della Provincia di Campobasso
Responsabile del servizio veterinario dell' A.S.L. n°03
Comando Compagnia Carabinieri di Campobasso
Stazione Carabinieri di CampobassoComando
Compagnia Guardia di Finanza di Campobasso
Corpo Forestale dello Stato
L.A.V. Roma
Lega Molisana per la Difesa del Cane
E.M.P.A. (Ente Molisano protezione animali)
A.M.A.A.R- (Associazione Molisana Amici Animali Randagi)
ANIMALISTI ITALIANI
4. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nonché, della denuncia penale quando ricorrano i presupposti previsti dalla Legge.
Il Sindaco
(Prof.Augusto Massa)