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ORDINANZA N. 80 DEL 30/05/2002
IL SINDACO
Considerato che il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale;
Ritenuto di dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di rispettare l'ambiente ed in modo particolare gli animali;
Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;
Visto il Regolamento Comunale per la tutela, detenzione e circolazione di animali approvato dal Consiglio Comunale della città di Campobasso l'8/05/2001;
Vista la Legge 22 novembre 1993 n.473 recante "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" che sostituisce l'art.727 del Codice Penale;
Vista la legge 7 febbraio 1992 n.150 e s.m.i., con la quale lo Stato Italiano ha regolamentato il traffico internazionale di specie selvatiche di animali;
Visto l'art. 1 della legge 12/06/1913 n.611 sulla protezione degli animali;
Visto l'art.672 del Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali)
Visto l'art.638 del Codice Penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Visto il D.M. 31/12/1979 concernente l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di animali in via di estinzione;
Visto il D.M. 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione);
Vista la legge 14 agosto 1991 n.281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo)
Vista la L.R. n°11/92 Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.
Visto il D. Lvo 30/12/1992 n.532 modificato dal D. Lvo 20/10/1998 n.388 (attuazione della direttiva CEE 95/29 in materia di protezione degli animali durante il trasporto)
Vista la legge 21/11/1981 n.689;
Visto il T.UE.L. 18/08/2000 N.267;
Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi nella quale in particolare si proclama "... nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo (art. 10 comma b)...";
ORDINA
A tutti i competenti uffici comunali di svolgere attività di controllo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi fatiche e rigori climatici;
2. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;
3. E' vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere, mercati ecc. la cui vincita sia costituita da animali o che comunque comporti l'utilizzo totale o parziale degli stessi;
4. Fatto salvo per i cani appartenenti alle Forze dell'ordine, è fatto divieto di addestrare cani per la guardia, la difesa e l'attacco o per qualsiasi altro scopo che ricorra a metodi di addestramento utilizzanti mezzi che provochino turbamenti fisici o psichici;
5. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle operate da operatori autorizzati dall'autorità competente nei casi e per gli scopi previsti dalla legge;
6. E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario e in spazi inferiori a cinque volte la loro misura lineare massima;
7. E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza non inferiore a metri 5, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza di metri 1.5 onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di moschettoni rotanti alle estremità;
8. E' vietata la sosta , anche temporanea, su tutto il territorio comunale di autotreni, furgoni, o mezzi simili, trasportanti animali vivi destinati al macello;
9. E' vietato maltrattare i gatti che vivono liberi o spostarli dal loro habitat se non per motivi sanitari certificati dal servizio veterinario A.S.L. competente;
10. E' vietata ogni forma di accattonaggio con animali che implichi la sofferenza degli stessi;
11. E' vietato trasportare gli animali in condizioni e con mezzi tali da creare loro sofferenze e danni fisici; pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi, qualora il tempo di trasporto e/o sosta dovesse superare le due ore, detti contenitori dovranno essere dotati di abbeveratoi. E' vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri;
12. I cani condotti in luoghi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio. Inoltre i proprietari devono essere muniti di paletta raccogli escrementi da utilizzarsi obbligatoriamente all'uopo e che deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.
13. Il proprietario o il possessore di cani a qualsiasi titolo che sia residente in Campobasso, deve iscrivere i propri cani all'anagrafe canina del Comune di Campobasso. Successivamente il cane dovrà essere sottoposto al tatuaggio a cura dell'A.S.L. n°03 - servizio veterinario.
14. E' vietato il commercio di animali, tutelati dalla presente ordinanza al fine di sperimentazione.
15. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di vendita di animali da parte di ambulanti.
16. E' fatto assoluto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate e simili) se non da personale autorizzato dalla Autorità Sanitaria Competente nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge.
17. E' fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi inidonei alle caratteristiche etologiche, biologiche e fisiologiche di ciascuna specie, indipendentemente se nati in cattività o allo stato selvatico.
18. Le voliere per gli uccelli devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la misura lineare minima della gabbia non deve essere inferiore a 20 volte la misura alare dell'uccello più grande in esso detenuto; se vengono tenuti più di tre animali le misure minime vengono in proporzione aumentate.
19. E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi all'esigenze fisiologiche della specie, il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso; la lunghezza minima del contenitore deve essere 20 superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori privi di arredo atto a fornire un luogo di rifugio. E' vietata la detenzione di animali acquatici in contenitori sferici.
20. E' vietato tenere in isolamento animali che per la loro natura amano vivere in gruppo.
21. E' vietato costringere alla convivenza animali che per la loro natura amano vivere solitari.
22. E' vietato detenere rettili senza che sia rispettata una adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele possibile lo spettro luminoso della luce solare.
23. E' fatto assoluto divieto di detenere un animale in spazi inferiori ad almeno 5 volte la sua misura lineare massima e/o detenere gli animali in cantina, garage, o box esterni in lamiera, ad esclusione delle ore notturne per i soli cani e gatti
DISPONE
1. Che tutte le trasgressioni siano individuate e punite con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale del Molise n°11/92 e dalle Leggi dello Stato Italiano.
2. Dispone altresì che la presente ordinanza entri in vigore dal 29/05/2002;
3. Dispone altresì che il presente provvedimento, attraverso l'Ufficio Polizia Municipale, sia notificato a:
Prefetto di Campobasso
Questore di Campobasso
Comando Regione Carabinieri di Campobasso
Comando Regione Guardia di Finanza
Presidente della Provincia di Campobasso
Responsabile del servizio veterinario dell' A.S.L. n°03
Comando Compagnia Carabinieri di Campobasso
Stazione Carabinieri di CampobassoComando
Compagnia Guardia di Finanza di Campobasso
Corpo Forestale dello Stato
L.A.V. Roma
Lega Molisana per la Difesa del Cane
E.M.P.A. (Ente Molisano protezione animali)
A.M.A.A.R- (Associazione Molisana Amici Animali Randagi)
ANIMALISTI ITALIANI
4. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nonché, della denuncia penale quando ricorrano i presupposti previsti dalla Legge.
Il Sindaco
(Prof.Augusto Massa)