Art. 727 del Codice Penale - Maltrattamento degli animali

Codice Penale

Art. 727 - Maltrattamento degli animali

"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessitā o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitā, č punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000."

"La pena č aumentata, se il fatto č commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalitā del traffico del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengono persone estranee al reato."

"Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo."

"Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena č aumentata della metā e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivitā commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."