| Art.672 del Codice Penale -Omessa custodia e malgoverno di animali. |
Codice Penale
Art.672 del Codice Penale -Omessa custodia e malgoverno di animali.
"Chiunque lasci liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace:
1 - chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2 - chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.