LA STRUTTURA DEL COMUNE - I Diritti dei Cittadini

  • IL REFERENDUM CONSULTIVO
  • [Petizioni, Istanze e Proposte] [L'Azione Popolare] [Il difensore civico]

    Il referendum consultivo

    Il Sindaco indice il referendum popolare consultivo:

    1. su proposta del Consiglio comunale in base a deliberazione approvata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

    2. su iniziativa di almeno duemilacinquecento persone legalmente identificate.

    Tali referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

    Non può essere proposto un referendum che riguardi:

    • lo Statuto e i regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed all'organizzazione comunale;

    • i provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni, e le revoche o declaratorie di decadenza;

    • i provvedimenti concernenti rappresentanti o dipendenti comunali delle Istituzioni o delle Aziende speciali;

    • i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui; i bilanci preventivi e consuntivi;

    • gli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;

    • gli atti a tutela delle minoranze etniche e religiose.

    Il giudizio sull'ammissibilita' e legittimita' della richiesta referendaria e' rimesso ad un Magistrato del T.A.R. sentiti il Segretario generale e il Difensore civico.

    Quando il referendum sia stato dichiarato ammissibile, il Consiglio comunale sospende l'attivita' deliberativa sul medesimo oggetto.

    Gli organi del Comune devono deliberare sull'oggetto del referendum entro quattro mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

    Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

    Il regolamento determina le modalita' per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria. Inoltre disciplina il numero dei referendum annualmente consentiti e l'ordine di espletamento degli stessi, le procedure di voto e l'onere finanziario.

    Lo Statuto

    Art. 52

    (Referendum consultivo)

    L. 142/90

    art. 6

    (Partecipazione popolare)