| LA STRUTTURA DEL COMUNE - Le Regole | ![]() |
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[Lo Statuto] [La legge 142/90] [Il Decreto Legislativo 29/93] |
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Le Pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o
dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa
di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
della amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione
di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile. a norma
della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, è considerato responsabile del singolo procedimento
il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata
a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce
le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione
è prevista.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del
procedimento.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza
tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti
predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza
o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza
ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa
non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate,
qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo,
questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato
da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non
oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura
dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma
1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal
momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie
o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od
enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche
ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia
di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità
sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione,
il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione
dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata,
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può
essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa
da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali
casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti
e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto
di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi
in cui all'attività può darsi inizio immediatamente
dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di
un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità
degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi
in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti
prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate,
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio
alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano
rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie
di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone
le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente
può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente
articolo.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e
20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci
o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito
con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con
la normativa vigente.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto
a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo
le modalità stabilite dalla presente legge
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al
comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende
autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma
2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione
del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze
di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare,
con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso
per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della
legge 1deg. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme
di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza
di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 13, salvo diverte disposizioni di legge.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa
si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso,
nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984,
n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche
o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e in generale,
è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette
a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto
comma 1 s'intende realizzata.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed é composta da sedici membri, dei quali due
senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979 n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative
e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3 La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento
anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio
di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare
la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti
da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 15. - (Segreto d'ufficio). -- 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od
operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie
di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al
di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle
norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti
di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento>>.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili
dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono princìpi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni é ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle
imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica
utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti
di provare qualità personali, stati o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18:
- La legge n. 15/1968 reca: <<Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme>>.
Nota all'art. 19:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
<<Art. 17 (Regolamenti).
(omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari>>.
Nota all'art. 20:
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988
vedi precedente nota all'art. 19.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione
e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato), è il seguente:
<<Art. 12 - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa
la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali,
alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle
relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello
Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti
eversivi dell'ordine costituzionale>>.
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi
precedente nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato
dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni
alla legge 1deg. aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione,
sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
è il seguente:
<<Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). --
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi
automatizzati dal Centro di cui all'articolo precedente e la loro
utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché
agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente
è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli
accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti
stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni
e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste
dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni
circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione
fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento
può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche
di informazioni che forniscano un profilo della personalità
dell'interessato>>.
Nota all'art. 26:
- La legge n. 839/1984 reca: <<Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana>>.
Nota all'art. 27:
- La legge n. 97/1979 reca: <<Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari
e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli
avvocati dello Stato>>.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è
il seguente:
<<Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
-- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi
ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione
della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di
cui all'art. 20>>.